keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 24 Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
- 1 Articolo 30 Riesame
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- direttiva 21
- //ce 16
- europeo 10
- parlamento 9
- previste 8
- limitazioni 8
- eccezioni 8
- fatte 8
- salve 8
- seguente: 8
- sostituita 8
- lettera 8
- direttive 6
- commerciale 6
- giustificato 6
- fonte 6
- autore 6
- ricerca 6
- mercato 6
- finalità 6
- scientifica 6
- consiglio 5
- connessi 4
- diritti 4
- gu l 4
- diritto 4
- aprile 4
- digitale 4
- * direttiva 4
- pag »" 4
- modifica 4
- applicazione 4
- unico 4
- consiglio * 4
- didattiche 4
- la 4
- così 4
- modificata: 4
- allorché 4
- esclusivamente 4
- recepimento 4
- sempreché 4
- indichi 4
- limiti 4
- dallo 4
- scopo 4
- perseguito 4
- dagli 4
- caso 3
- membri 3
Articolo 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) | all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) | all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
c) | all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
Articolo 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) | all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) | all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;" |
b) | all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
c) | all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
Articolo 30
Riesame
1. Non prima del 7 giugno 2026 la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.
Entro il 7 giugno 2024, la Commissione valuta l'impatto del regime di responsabilità specifico di cui all'articolo 17 applicabile ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e i cui servizi sono a disposizione del pubblico nell'Unione da meno di tre anni a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e, se del caso, agisce conformemente alle conclusioni della sua valutazione.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
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